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Provvedimento 14 marzo 2001

Provvedimento 14 marzo 2001

in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 068 di Giovedì, 22 marzo 2001

Semplificazione per l’INVIM decennale.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Imposta sostitutiva dell’INVIM decennale.
1.1. Per gli immobili appArtenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi ai soggetti di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per i quali il decennio si compie entro il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta, in luogo dell’INVIM decennale, un’imposta sostitutiva, pari allo 0,10 per cento del loro valore.
1.2. Il valore degli immobili è determinato con l’applicazione alla rendita catastale riferita al 31 dicembre 1992, anche presunta, dei moltiplicatori stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991.
1.3. Il valore degli immobili suscettibili di destinazione edificatoria è dato dal valore finale dichiarato 0 definitivamente accertato per l’INVIM, applicata in occasione del trasferimento con il quale è stato acquistato l’immobile ovvero del compimento del precedente decennio.
1.4. Il valore degli immobili assoggettati all’INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è costituito dal valore (male dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta straordinaria.

2. Modalità di liquidazione dell’imposta.
2.1. L’imposta sostitutiva è liquidata dai soggetti di cui al punto 1.1 utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, disponibile sul sito www.finanze.it
2.2. Il prospetto di liquidazione di cui al punto 2.1, che tiene luogo della dichiarazione prevista dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è presentato o inviato tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro il 31 maggio 2001 all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate o, in mancanza, all’ufficio del registro, competente in ragione del luogo in cui è ubicato l’immobile.
2.3. La liquidazione di cui al punto 2.1 comprende i decenni con scadenza nell’anno 2001 e nell’anno 2002.
3. Modalità e termini di versamento.
3.1. Il pagamento dell’imposta di cui al punto 1.1. è effettuato entro il 30 marzo 2001, presso gli sportelli dei concessionari, delle banche o degli uffici postali, mediante il modello F23, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 17 dicembre 1998, utilizzando il codice-tributo 7221

Motivazioni.

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l’imposta sostitutiva dell’INVIM decennale, con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disciplinato dal citato art. 20. In pArticolare sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di liquidazione e di versamento dell’imposta sostitutiva.
Si riportano i riferimenti normativi dell’atto.
Attribuzioni del direttore dell Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a)).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (Articoli 5, comma 1, e 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1, art. 5, comma 4).
Disciplina normativa di riferimento.
art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in materia di semplificazioni per l’INVIM decennale.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili”.
Decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, concernente “Moltiplicatori per valutazione automatica degli immobili”.
Decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, recante “Disposizioni concernenti l’applicazione nell’anno 1991 dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l’accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti”.
ecreto del Ministro delle (manze del 17 dicembre 1998, concernente “Approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal DipArtimento delle entrate e dal DipArtimento del territorio e modalità di riscossione”.

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

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