I Servizi erogati dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Geometri
I Servizi erogati dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza dei Geometri
Cassa Italiana
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4
00196 ROMA – Tel. (06) 326861
I SERVIZI EROGATI DALLA CASSA NAZIONALE
DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEI GEOMETRI
testo aggiornato con le modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati
del 25/11/1998 e approvate dai Ministeri Vigilanti in data 13/7/1999)
– Iscrizione
– Continuita’ professionale
– Parametri reddituali e Iva
– La comunicazione obbligatoria
– Tabella riepilogativa sanzioni
– La contribuzione
– La ricongiunzione
– Restituzione contributi
– Cancellazione
– Prescrizione
ISCRIZIONE
L’iscrizione alla Cassa è:
OBBLIGATORIA
Per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
FACOLTATIVA
Per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita’ , se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione
N.B. Per le nuove iscrizioni, a decorrere dall’ 1.1.1992, il requisito della continuita’ professionale e’ soddisfatto dal possesso della partita iva intestata all’iscritto o ad uno studio associato di cui l’iscritto sia contitolare. I criteri relativi al requisito della continuita’ professionale, per le precedenti iscrizioni ed a regime, vengono compiutamente trattati alla voce “continuita’ professionale”.
CONTINUITA’ PROFESSIONALE
REQUISITI
La legge n. 236/90 ha introdotto il requisito della continuita’ nell’ esercizio della professione sia ai fini iscrittivi che previdenziali. Tale requisito consiste: – nel possesso della partita iva intestata all’ interessato o allo studio associato del quale il professionista sia contitolare –
Nel conseguimento, in alternativa, di un minimo reddito professionale (irpef) o di un minimo volume d’affari (iva). Tali importi minimi vengono annualmente rivalutati e sono indicati nella tabella allegata.La mancanza del requisito della continuità comporta l ‘inefficacia del relativo periodo ai fini previdenziali, ma non la cancellazione d’ufficio dalla cassa.
VERIFICHE
Ogni cinque anni viene accertato il possesso del requisito della continuita’ professionale verificando se la sommatoria dei redditi professionali ( o dei volumi d’ affari) nel quinquennio risulta pari o superiore agli importi minimi stabiliti per ciascun anno.
In mancanza di tale requisito, viene esaminato ogni singolo anno del quinquennio, dichiarando inefficaci (con delibera di giunta esecutiva) ai fini previdenziali, gli anni per i quali non sia stato conseguito il previsto reddito ( o volume d’affari ) minimo.
Tale inefficacia evidentemente comporta uno slittamento della maturazione del diritto a pensione, ma, parallelamente, l’interessato puo’ richiedere la restituzione del contributo soggettivo relativo agli anni dichiarati inefficaci.
La prima verifica quinquennale ( 1992-1996 ) viene effettuata dopo il ricevimento, da parte della cassa, delle comunicazioni dei redditi e volumi d’affari conseguiti nell’anno 1996 (mod. 17/97).
Nei confronti degli iscritti ( o reiscritti ) alla cassa in data successiva al 31/12/91 la prima verifica quinquennale sara’ effettuata dopo l’ acquisizione dei redditi conseguiti nel quarto anno successivo a quello di iscrizione o reiscrizione.
Entrambe sono attualmente in corso.
Quando un evento ( per esempio la maturazione del diritto a pensione ) delimiti un periodo temporale inferiore al quinquennio, il requisito della continuita’ e’ soddisfatto dal possesso della sola partita iva intestata all’iscritto o allo studio associato.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalle verifiche:
Gli iscritti alla cassa precedentemente al 29/8/1990 ( entrata in vigore della legge 236/90) che, privi dei requisiti di continuita’, avevano tempestivamente (entro il 31/12/91) richiesto di proseguire nella iscrizione in forma facoltativa.
Gli iscritti alla cassa che, alla data del 29/8/90, erano in possesso della partita iva e di un reddito professionale, o volume d’ affari iva, non inferiori, nell’ anno 1990, rispettivamente a £. 4.500.000 e £. 6.000.000.
I membri del parlamento italiano o europeo,dei consigli regionali, i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia per tutto il periodo di carica
DEROGHE
In presenza di situazioni documentate che comportino una forzata inattivita’ dovuta a cause di forza maggiore ( per esempio eventi straordinari di carattere generale, danni fisici, malattie temporanee ) non invalidanti, possono essere riconosciute deroghe ai parametri reddituali e del volume d’affari in presenza di motivata richiesta e per un periodo non superiore complessivamente a tre anni.
CASI PARTICOLARI
Gli iscritti all’albo residenti nei comuni di Campione d’ Italia e Livigno possono chiedere l’ iscrizione alla cassa anche se privi di partita iva, ferma restando la necessita’ della redditualita’ minima ai fini della verifica dei requisiti. Gli stessi devono applicare la maggiorazione del 2% per contribuzione integrativa sugli importi di tutte le fatture emesse per l’ attivita’ professionale, anche se non assoggettate ad iva.
Per gli iscritti alla cassa che abbiano superato il sessantesimo anno di eta’ o le venticinque annualita’ di continuata professionalita’ accertate dalla cassa, nonche’ per i pensionati di vecchiaia o di invalidita’, il requisito della continuità è assolto con il possesso della sola partita iva.
Nei confronti delle puerpere, per l’anno del parto e per quello successivo, è pure sufficiente il possesso della sola partita iva.
NUOVI ISCRITTI
A decorrere dal 1 gennaio 1992, nei confronti degli iscritti per la prima volta alla cassa in eta’ inferiore ai trenta anni, il requisito della continuita’ per l’anno di iscrizione e per i successivi quattro anni, e’ soddisfatto dalla sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
Possesso della partita iva
Reddito professionale o volume d’affari maggiore di zero per almeno uno dei 5 anni
Le medesime disposizioni si applicano solo per l’anno di iscrizione e per i successivi 2 anni ai neo iscritti in eta’ non inferiore ai trenta anni compiuti.
anno | IRPEF | IVA |
1990 | £ 4.500.000 | £ 6.000.000 |
1992 | £ 6.000.000 | £ 8.000.000 |
1993 | £ 6.300.000 | £ 8.400.000 |
1994 | £ 6.600.000 | £ 8.800.000 |
1995 | £ 6.900.000 | £ 9.100.000 |
1996 | £ 7.300.000 | £ 9.600.000 |
1997 | £ 7.600.000 | £ 10.000.000 |
1998 | £ 7.700.000 | £ 10.200.000 |
sommatoria quinquennio 92/96 | £ 33.100.000 | £ 43.900.000 |
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
CONTENUTO E TERMINI
Gli iscritti agli albi dei geometri al 1° gennaio dell’anno di competenza (nonche’ gli iscritti o reiscritti nel corso dell’anno di competenza che nell’anno precedente abbiano prodotto reddito professionale ) devono comunicare con lettera raccomandata, entro 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi:
a) l’ ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini irpef per l’ anno precedente comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazioni di professionisti;
b)il volume d’affari professionale, comprensivo di quello di competenza per la partecipazione ad associazioni professionali;
c)la determinazione dei contributi dovuti e gli estremi dei relativi versamenti.
Devono inoltre essere fornite varie altre notizie, come ad esempio:
La composizione del nucleo familiare.
L’indicazione di eventuali altre attivita’ lavorative;
L’eventuale iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria;
La composizione del nucleo familiare.
L’ omissione, il ritardo e l’ infedelta’ della comunicazione, nonche’ dei versamenti contributivi, sono sanzionati in modo differenziato in rapporto alla gravita’ dell’infrazione. Va ricordato che la comunicazione deve essere sempre presentata, anche se le dichiarazioni fiscali sono negative o non sono state presentate.
Si intende ritardata la comunicazione presentata entro il 90° giorno dal termine sopra indicato.
La comunicazione puo’ essere considerata tardiva solo se accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute. In mancanza di tale pagamento la comunicazione si considera omessa.
Oltre il citato termine la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti.
MODULO PER LA COMUNICAZIONE (MOD.17)
La comunicazione deve essere compilata sull’ apposito modulo personalizzato inviato a ciascun iscritto in tempo utile.
L’ iscritto che non abbia ricevuto il modulo e’ tenuto a ritirarlo tempestivamente presso un collegio o presso la cassa.
La mancata o intempestiva ricezione del modulo non esonera infatti l’iscritto dall’obbligo di effettuare la prescritta comunicazione.
MODULO PER ASSOCIAZIONI (MOD. 17/AP)
Coloro che esercitano la professione partecipando ad associazioni di professionisti devono presentare anche una comunicazione relativa all’ entita’ dei redditi e del volume d’affari derivanti dall’ associazione.
La cassa predispone un apposito modulo per le comunicazioni relative alle associazioni tra professionisti. Lo stesso deve essere tempestivamente richiesto dagli interessati al collegio o alla cassa e inviato unitamente al mod.17.
MODALITA’ DI INOLTRO
I modelli debbono essere inviati alla cassa con raccomandata semplice, oppure consegnati alla cassa stessa o al collegio di appartenenza, che ne rilasciano ricevuta nominativa, numerata e datata.
REGIME SANZIONATORIO(*)
Chi non ottemperi all’ obbligo di comunicazione o presenti una comunicazione infedele e’ tenuto a versare alla cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi.
La sanzione per omessa e infedele comunicazione non potra’ comunque essere inferiore al 40% del contributo soggettivo minimo dell’anno di riferimento.
La sanzione per ritardata, o tempestivamente (entro 90 giorni) rettificata, comunicazione, e’ ridotta ad un quarto se e’ accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute
Nel caso l’infedeltà della dichiarazione sia in eccesso ( quando il professionista dichiara somme più elevate rispetto al reddito effettivo) è prevista una sanzione pari alle maggiori somme versate.
L’omissione e l’infedelta’ della comunicazione non seguite da rettifica entro 90 gg costituiscono grave infrazione disciplinare che in caso di recidiva comporta la cancellazione dall’albo.
RIDUZIONE SANZIONI(*)
Nei confronti degli iscritti al solo albo, nonche’ degli optanti per altra cassa, le sanzioni sono ridotte della meta’.
A decorrere dal 1°gennaio 85, le sanzioni possono essere ridotte fino ad un massimo della meta’ in caso di impossibilita’ o impedimento derivante da malattia, calamita’ naturali o altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione.
E’ prevista, inoltre, la riduzione del 50% delle sanzioni, per le infedeli dichiarazioni, in caso di rettifica spontanea o di adesione (entro 60 gg dalla notifica) alla rettifica d’ufficio, purchè contestualmente venga effettuato il pagamento delle somme dovute per contributi evasi e sanzioni, maggiorate dei relativi interessi e oneri accessori.
L’entità della riduzione potrà essere maggiorata in caso d’impedimento derivante da malattia, calamità naturali o altre cause riconosciute dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, tenendo anche conto della recidiva nelle infrazioni nonchè dell’entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.
INAPPLICABILITA’ SANZIONI
Le sanzioni non si applicano nei confronti dei cancellati dall’albo in data precedente all’iscrizione a ruolo delle stesse.
In caso di reiscrizione sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli interessi al tasso del 10% e la rivalutazione monetaria.
CUMULABILITA’ SANZIONI E MAGGIORAZIONI(*)
La sanzione per irregolarita’ nella comunicazione è cumulabile con la maggiorazione del 15% dovuta per i versamenti dei contributi effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prestabilite. Per tale maggiorazione è stata introdotta la gradualità in funzione dell’entità del ritardo:
1% se il versamento è effettuato entro i primi 3 giorni;
5% se il versamento è effettuato tra il 4° e il 30° giorno;
15% se il versamento è effettuato oltre il 30° giorno.
Le seguenti tavole sinottiche, aggiornate con le recenti modifiche al regolamento, consentono l’inquadramento generale di tutto il sistema sanzionatorio.
TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI(*)
comunicazioni nei termini | comunicazione tardiva | comunicazione omessa | |
versamento regolare | posizione regolare | sanzione pari al 10% del contributo obbligatorio minimo | sanzione pari al 40% del contributo obbligatorio minimo |
versamento tardivo entro 90 gg | maggiorazione proporzionale al ritardo: entro 3 gg. — 1% entro 30 gg. — 5% oltre 30 gg. — 15% |
sanzione pari al 25% del contributo evaso con un minimo del 10% del contrib. obbligatorio oltre alla maggiorazione ed interessi. | sanzione pari al contributo evaso con un minimo del 40% del contrib. obbligatorio oltre alla maggiorazione ed interessi. |
versamento omesso oltre 90 gg | nessuna sanzione: maggiorazione ed interessi come sopra | sanzione pari al contributo evaso con un minimo del 40% del contrib. obbligatorio oltre alla maggiorazione ed interessi. |
comunicazione infedele | ||
comunicazione inferiore a quanto denunciato al fisco | comunicazione superiore a quanto denunciato al fisco | sanzione in presenza di rettifica spontanea o adesione alla rettifica d’ufficio entro 60 gg e contestuale pagamento |
sanzione pari all’importo evaso e comunque non inferiore al 40% del contrib. obbligatorio minimo oltre agli interessi. | sanzione pari alla sommatoria delle maggiori somme versate in conseguenza dell’infedele dichiarazione e comunque non inferiore al 40% del contrib. obbligatorio minimo oltre agli interessi. | sanzioni ridotte della metà |
LA CONTRIBUZIONE
La contribuzione obbligatoria si articola in tre forme:
Contributo soggettivo – sul reddito professionale
Contributo di solidarietà – sul reddito professionale
Contributo integrativo – sul volume d’affari iva professionale
ISCRITTI CASSA(sia obligatori che facoltativi)
Sono tenuti al versamento dei seguenti contributi:
Contributo soggettivo – 10% del reddito professionale netto prodotto nell’ anno precedente fino a L. 135.700.000
3,5% sul reddito eccedente tale importo
E’ comunque dovuta una contribuzione minima riscossa a mezzo ruoli esattoriali.
Contributo integrativo – 2 % del volume d’affari iva professionale
E’ comunque dovuta una contribuzione minima riscossa a mezzo ruoli esattoriali.
Contributo maternità – per la copertura degli oneri relativi all’erogazione dell’indennità di maternità alle iscritte alla Cassa (L.379/90).
Per l’anno 1999 i contributi minimi sono pari a:
L. 2.564.000 per il contributo soggettivo (di cui L. 24.000 per contributo di indennita’ di maternita’);
L. 763.000 per il contributo integrativo.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi devono essere versate trenta giorni dal termine di scadenza delle relative dichiarazioni fiscali.
RISCOSSIONE(*)
I contributi minimi, i recuperi per le mancate autoliquidazioni, le sanzioni, le maggiorazioni nonchè i relativi oneri accessori, in alternativa alla emissione del ruolo possono essere riscossi con qualsiasi altra modalità idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Anche per i versamenti in autoliquidazione è stata introdotta la possibilità, oltre al sistema del c/c postale preesistente, di ricorrere a forme equivalenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
ISCRITTI SOLO ALBO(*)
Sono tenuti alla contribuzione di solidarieta’ – 3% del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente.
E’ comunque dovuto un contributo minimo, riscosso a mezzo ruolo esattoriale, pari nel 1999 a L. 430.000.
Non sono invece assoggettati al contributo minimo integrativo, da versare solo in presenza di volume d’affari iva professionale nella percentuale (2%) gia’ indicata.
AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI(*)
Il nuovo regolamento innalza da 25 a 27 anni l’età massima per usufruire delle agevolazioni che, si ricorda, consistono nella riduzione del 50% del contributo soggettivo e nell’esclusione della contribuzione integrativa minima.
Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta dai giovani geometri dovrà quindi essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale dimezzata rispetto a quella ordinaria e anche la contribuzione minima, comunque dovuta indipendentemente dal reddito (e pari per il 1999 a 2.540.000 lire) è ridotta della metà.
Per il contributo integrativo resta invece ferma la percentuale del 2%, ma solamente sugli onorari professionali effettivamente percepiti.
In precedenza tali agevolazioni spettavano per i primi 3 anni se l’iscrizione alla Cassa era antecedente al compimento del 25° anno di età. Ora delle stesse beneficeranno anche i neo-iscritti fino al 27° anno di età con la proporzionale riduzione nel seguente modo:
3 anni per coloro che s’iscrivono entro l’anno di compimento del 25° anno d’età;
2 anni per coloro che s’iscrivono entro l’anno di compimento del 26° anno d’età;
1 anno per coloro che s’iscrivono entro l’anno di compimento del 27° anno d’età.
Nel contempo il testo normativo, anche per evitare disparità di trattamento tra iscritti coetanei in considerazione della indivisibilità delle annualità contributive, è stato modificato prevedendo che l’agevolazione spetta se l’iscrizione è avvenuta “entro l’anno di compimento” anzichè “prima di aver compiuto” gli anni sopra indicati.
PENSIONATI
Di vecchiaia e di invalidità iscritti albo:
Dall’ anno successivo a quello del pensionamento non sono assoggettati al pagamento del contributo soggettivo minimo e devono autoliquidare l’ intero importo in presenza di reddito professionale alle scadenze gia’ indicate.
Permane invece il contributo integrativo minimo a ruolo con l’autoliquidazione dell’ eventuale eccedenza.
Di anzianità e di inabilità:
Dall’ anno successivo a quello del pensionamento non sono assoggettati ad alcun tipo di contribuzione.
OPTANTI
Iscritti all’albo optanti per altra cassa – Non è dovuta alcuna contribuzione
LA RICONGIUNZIONE
CONTENUTO E TERMINI
Ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico comprensivo di ogni contribuzione versata, l’iscritto puo’ chiedere la ricongiunzione presso la cassa dei periodi assicurativi risultanti in altre gestioni previdenziali.
Tale facolta’ puo’ essere esercitata anche dai superstiti entro 2 anni dal decesso dell’iscritto.
In seguito alla domanda la cassa acquisisce d’ufficio presso le altre gestioni ogni notizia necessaria al calcolo della riserva matematica e del conseguente onere a carico dell’interessato.
Il pagamento di tale onere puo’ essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta’ delle mensilita’ corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione degli interessi composti.
Il debito residuo al momento della decorrenza di pensione puo’ essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate sopra precisato.
Il pagamento dell’ onere, almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, determina l’irrevocabilita’ della domanda di ricongiunzione.
Invece, ove tale pagamento non avvenga entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione sopra esposta, l’interessato si considera rinunciatario alla facolta di ricongiunzione e la stessa non potra’ piu’ essere esercitata.
In caso di inadempimento successivo al perfezionamento della ricongiunzione, la stessa verra’ revocata e le somme gia’ versate saranno restituite senza interessi.
RESTITUZIONE CONTRIBUTI
LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI VERSATI PUO’ AVVENIRE:
A RICHIESTA
a)dell’interessato che abbia compiuto i 65 anni e sia cancellato dalla cassa ( in alternativa puo’ essere richiesto il vitalizio)
b) dell’interessato per gli anni dichiarati inefficaci per mancanza del requisito della continuita’ professionale
D’ UFFICIO :
In caso di inefficace iscrizione conseguente all’illegittima iscrizione all’ albo.
CANCELLAZIONE
LA CANCELLAZIONE DALLA CASSA PUO’ AVVENIRE:
A RICHIESTA
a) per mancanza dei requisiti di continuita’ professionale
b) per possesso di altra forma di previdenza obbligatoria
In tali casi permangono gli obblighi di comunicazione e di contribuzione in forma ridotta (solidarieta’)
D’ UFFICIO :
a) Opzione per altra cassa professionale
b) Cancellazione dall’albo
PRESCRIZIONE(*)
Il nuovo regolamento recepisce espressamente la disciplina introdotta dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) in materia di prescrizione dei contributi, che riduce a cinque anni il relativo termine e, soprattutto, non consente di ricevere i contributi prescritti. Pertanto, decorsi cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie o dalla data in cui la Cassa ha ottenuto dagli uffici fiscali i dati reddituali definitivi, i contributi dovuti e i relativi accessori non possono più essere versati e si prescrive anche il diritto a chiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate e a effettuare quelle omesse.