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Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66

in Gazzetta Ufficiale 24 marzo, n. 70
Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il Presidente della Repubblica:

Visti articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; Vista legge 21 dicembre 1999, n. 526; Vista ladirettiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Vista ladirettiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenticancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, diconcerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Disposizioni generali.

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardantiil miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”.
2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituita dalla seguente: “PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI”.
3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: “cancerogeno” o: “cancerogeni” sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: “o mutageno” e “o mutageni”.

Art. 2.
Campo di applicazione.

1. L’art. 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
“2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.”.

Art. 3.
Definizioni.

1. L’art. 61 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
“Art. 61 (Definizioni). – 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 inbase ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII, nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato VIII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato VIII-bis.”.

Art. 4.
Valore limite di esposizione.

1. All’art. 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente periodo: “L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato VIII-bis.”.

Art. 5.
Valutazione del rischio.

1. All’art. 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente periodo: “La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.”.

Art. 6.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie.

1. L’art. 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
“Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie).
1. I lavoratori di cui all’art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’art. 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l’azienda o l’unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezzasul lavoro – ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.”.

Art. 7.
Monitoraggio dei tumori.

1. L’art. 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
“2. L’ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonchè i dati di carattereoccupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali dall’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS, dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro – INAIL e da altre istituzioni pubbliche.
L’ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.”.

Art. 8.
Adeguamenti normativi.

1. L’art. 72 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:
“Art. 72 (Adeguamenti normativi).
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.”.

Art. 9.
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni.

1. L’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

“Allegato VIII

[(art. 61, comma 1, lettera a), n. 3), e art. 72, comma 2, lettera a)]
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro (1).

(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la saluteumana “Wood Dust and Formaldehyde” pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.”.

Art. 10.
Elenco dei valori limite di esposizione professionale.

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunto il seguente allegato VIII-bis:

“Allegato VIII-bis

[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)]

Nome agente EINECS
(1)
CAS
(2)
Valore limite
di esposizione
professionale
Osservazioni Misure transitorie
Mg/mc (3) ppm (4)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre 2001
il valore limite è di 3 ppm
(= 9,75 mg/mc)
Cloruro di vinile monomero 200-831  75-01-4 7,77 (5) 3 (5)
Polveri di legno 5,00
(5) (7)

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/mc = milligrammi per metro cubo d’aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell’aria (in volume: ml/mc).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione”.

Art. 11.
Sanzioni.

1. All’art. 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: “70, commi 2 e 3;” sono sostituite dalle seguenti: “70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;”.
2. All’art. 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: “, e 70, comma 2.”.

Art. 12.
Norme transitorie.

1. I datori di lavoro che già svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni dicui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.

Art. 13.
Abrogazione.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è abrogato.

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