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Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494

in Supplemento ordinario n. 156, alla Gazzetta Ufficiale n. 223, del 23 settembre

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l’art. 6, comma 3; Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera a ).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a ) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b ) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c ) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell’art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d ) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e ) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

Art. 2.
Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a ) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all’allegato I;
b ) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
c ) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera;
d ) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
e ) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dalresponsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 4;
f ) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 5.

Art. 3.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a ) e b ).
3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, in ognuno dei seguenti casi:
a ) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l’entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b ) nei cantieri di cui all’art. 11, comma 1, lettera a );
c ) nei cantieri di cui all’art. 11, comma 1, lettera b );
d ) nei cantieri di cui all’art. 11, comma 1, lettera c ), se l’entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni;
e ) nei cantieri di cui all’art. 13.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all’art. 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 1:
a ) chiede alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b ) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l’esecuzione e ferme restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Art. 4.
Obblighi del coordinatore per la progettazione.

1. Durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a ) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all’art. 13;
b ) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b ), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio edell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti icontenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b ).

Art. 5.
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a:
a ) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro;
b ) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all’art. 4, comma 1, lettera b ), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c ) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione;
d ) verificare l’attuazione di quanto previsto all’art. 15;
e ) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f ) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è emanato l’elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera e ).
3. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al comma 1, lettera e ), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto fino a sei mesi.

Art. 6.
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.

1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all’adempimento degliobblighi di cui all’art. 3.
2. La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente eil responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.
Obblighi dei lavoratori autonomi.

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
a ) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b ) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c ) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 8.
Misure generali di tutela.

1. I datori di lavoro, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare:
a ) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b ) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c ) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d ) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e ) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f ) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g ) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h ) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

Art. 9.
Obblighi dei datori di lavoro.

1. I datori di lavoro:
a ) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV;
b ) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o ilresponsabile dei lavori;
c ) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
2. La redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall’art. 12, costituisce adempimento delle norme previste dall’art. 4, commi 1, 2 e 7, e dall’art. 7, commi 1, lettera b ), e 2 del decreto legislativo n. 626/1994.

Art. 10.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a ) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b ) diploma universitario in ingegneria o architettura nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c ) diploma di geometra o perito industriale, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato V.
4. L’attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità dipubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, daporsi a carico dei partecipanti.

Art. 11.
Notifica preliminare.

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a ) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b ) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
c ) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell’allegato II.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 12.
Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonchè la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all’art. 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all’art. 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’art. 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 13.
Piano generale di sicurezza.

1. Nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni, fermo restando l’obbligo di redazione del piano di cui all’art. 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa redigere, all’atto della progettazione e comunque prima della fase di richiesta di presentazione delle offerte per l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
a ) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b ) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
c ) servizi igienico-assistenziali;
d ) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree o condutture sotterranee;
e ) viabilità principale di cantiere;
f ) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g ) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h ) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i ) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l ) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
m ) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
n ) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o ) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p ) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q ) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 14;
t s) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera c );
s ) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
t ) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione prevenzione infortuni, può, con proprio decreto, modificare e integrare l’elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Il piano generale di sicurezza è trasmesso a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

Art. 14.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.

1. Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare proposte al riguardo.
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 15.
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori.

1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all’art. 13, comma 1, in cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Art. 16.
Modalità di attuazione della valutazione del rumore.

1. L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra può essere fatto riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente normativa, al valore dell’esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 17.
Modalità attuative di particolari obblighi.

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore all’anno, l’adempimento di quanto previsto dall’art. 14 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titoloI, capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l’art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lettera a ), del decreto legislativo n. 626/1994.

Art. 18.
Aggiornamento degli allegati.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.

Art. 19.
Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all’art. 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a ) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l’effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l’attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell’attività;
b ) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all’art. 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a ) e b ), deve essere trasmessa all’organo di vigilanza territorialmente competente.

Art. 20.
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.

1. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a ) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a ), b ) e c );
b ) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d ); 11, comma 1; 13, comma 3.

Art. 21.
Contravvenzioni commesse dai coordinatori.

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’art. 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a ) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell’art. 5, comma 1, lettere a ), b ) c ) ed e );
b ) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell’art. 5, comma 1, lettera d ).

Art. 22.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro.

1. I datori di lavoro sono puniti:
a ) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a ), e 12, comma 3;
b ) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.

Art. 23.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.

1. I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

Art. 24.
Oneri.

1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

Art. 25.
Entrata in vigore.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All. 1.

Allegato I

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE
DI CUI ALL’ART. 2, LETTERA A )

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all’allegato II.

All. 2.

Allegato II

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 1

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

All. 3.

Allegato III

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL’ART. 11

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente(i) nome(i) e indirizzo(i).
4. Natura dell’opera.
5. Raponsabile(i) dei lavori, [nome(i) e indirizzo(i)].
6. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera [nome(i) e indirizzo(i)].
7. Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera [nome(i) e indirizzo(i)].
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.

All. 4.

Allegato IV
(Art. 9)

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

1. I posti di lavoro in cui si esercita l’attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.

Sezione I
Posti di lavoro nei cantieri all’interno dei locali.

1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, nè essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonchè per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c’è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

Sezione II
Posti di lavoro nei cantieri all’esterno dei locali.

1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni dovono essere:
a ) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b ) provvisti dell’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

All. 5.

Allegato V
(Art. 10)

Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile.

1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a ) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b ) malattie professionali;
c ) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d ) analisi dei rischi;
e ) norme di buona tecnica e criteri per l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc.);
f ) metodologie per l’elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.

Collegio Geometri e G. L. della Provincia di Benevento
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