Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308
Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308
PROVVEDIMENTO 20 luglio 2001
Regolamento concernente l’utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l’articolo 3-sexies, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le modifiche conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, perfezionamento e revisione del sistema catastale, imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e imposta di bollo;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in relazione alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
Visto l’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente il pagamento con mezzi diversi dal contante;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 12 giugno 2000;
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto co-I il ministro della giustizia;
E M A N A
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Trasmissione telematica di atti implicanti l’impiego della firma digitale
1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e relative disposizioni di attuazione. assolvono l’obbligo della registrazione, della trascrizione, dell’iscrizione, dell’annotazione dei registi immobiliari e della voltura catastale con procedura telematica, in osservanza delle disposizioni degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l’Amministrazione finanziaria.
Art. 2.
Trasmissione telematica di atti non implicanti l’impiego della firma digitale
1. Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l’impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonché per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all’articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, comprensivo del prospetto dei documenti di cui al comma 2, è trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell’atto.
2. II pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all’applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonché i dati della dichiarazione INVIM prevista dall’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. La documentazione in originale è conservata dal pubblico ufficiale.
3. I competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all’articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, vengono immediatamente annotati in calce o a margine dell’originale dell’atto.
4. A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici dell’amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalità.
5. Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall’amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.
6. Gli uffici finanziari possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale.
Art. 3.
Modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica
1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono fissate le modalità tecniche e le date di attivazione della trasmissione per via telematica di cui all’articolo 1 e di quella di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
Art. 4.
Termine per la richiesta di registrazione
1. La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell’atto determinata ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 5.
Voltura catastale
1. La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni, è eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all’articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.
2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall’atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.
3. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell’identificativo dell’immobile oggetto dell’atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello de l’unità originaria inscritta in atti.
4. I competenti uffici dell’amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l’attestazione di eseguita voltura.
Art. 6.
Formalità ipotecarie
1. Per l’esecuzione delle formalità ipotecarie di cui all’articolo 2 restano fermi l’obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria, con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l’obbligo dell’ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale è certificata l’esecuzione della formalità a norma del codice civile.
2. L’omesso versamento dell’imposta costituisce motivo di rifiuto della formalità.
Art. 7.
Arrotondamento
1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull’incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all’unità, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Capo II
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 8.
Imposta di registro
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 41:
1) al comma 1, le parole: “10 mila” sono sostituite dalla parola “mille” e le parole: “5 mila” sono sostituite dalla parola: “cinquecento” e, dopo la parola “superiore”, sono aggiunte le seguenti: ” , ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore”;
2) al comma 2, le parole: “inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore alla misura fissa indicata nell’articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa”;
b) all’articolo 76, comma 2, dopo le parole: “presentati per la registrazione”, sono inserite le seguenti parole: ” o registrati per via telematica”.
Art. 9.
Imposta di bollo
1. Nell’articolo 1, comma 1-bis, della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “all’articolo 2678 del codice civile”, sono aggiunte le seguenti: “nonché le conseguenti istanze per l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti”.
Art. 10.
Imposte ipotecaria e catastale
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è apportata la seguente modifica:
a) all’articolo 18, la parola: “diecimila” è sostituita dalla parola: “mille” e la parola: “cinquemila” è sostituita dalla parola “cinquecento” e, dopo la parola: “superiore”, sono aggiunte, le seguenti: “, ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEL TURCO, Ministro delle finanze
FASSINO, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
– L’art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce ai Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’art. l del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9:
“Art. 1 (Utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili).
1. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dopo l’art. 3, sono aggiunti i seguenti:
“Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione).
1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l’eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le modalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale”.
“Art. 3-ter (Procedure di controllo sulle autoliquidazioni).
1. Gli uffici controllano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificato, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. Il pagamento è effettuato, da parte dei soggetti di cui all’art. 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell’ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nel caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria”.
“Art. 3-quater (Modifica alla normativa in materia di imposta di registro).
1. Nell’art. 42, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘1. È principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’uscio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso’.”.”.
“Art. 3-quinquies (Modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo).
1. Nell’art. 1 della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente ‘1-bis. – Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile: lire 320.000: ;
b) nelle note, è aggiunta in fine, la seguente: ‘1-bis. L’imposta è dovuta in misura cumulativa, all’atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità per via telematica’.”.
“Art. 3-sexies (Disposizioni di attuazione).
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono approvate le modifiche, conseguenti alla introduzione delle procedure telematiche di cui all’art. 3-bis, ed è previsto un unico criterio di arrotondamento degli importi dovuti, alla disciplina in materia di:
a) imposta di registro, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecarie e catastali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) perfezionamento e revisione del sistema catastale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
d) imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
e) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è approvato il modello unico informatico e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui all’art. 3-bis”.”.
– Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, reca: ” Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati da enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro a norma dell’art. 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662″ ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2 – supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica”:
” 136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore”.
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”:
“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, reca: “Disciplina dell’imposta di bollo” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 – supplemento ordinario.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, reca: “Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 – supplemento ordinario.
– Il decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, reca: “Perfezionamento e revisione del sistema catastale”.
– La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 1985).
– Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, reca: “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1986, n. 99 – supplemento ordinario.
– Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, reca: ” Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277 – supplemento ordinario.
– Si riporta il testo dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”:
“2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’acquisizione del parere delle competenti commissioni”.
– Si riporta il testo dell’art. 24, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”
“39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze”.
– Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 162A del 19 giugno 1997.
– Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 2′ serie speciale – n. 76 del 28 settembre 1998.
Note all’art. 1:
– Il testo dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è riportato nelle note alle premesse.
– Il testo degli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è riportato alle note alle premesse nel testo dell’art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
Note all’art. 2:
– Per il testo dell’art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 si rinvia alle note alle premesse ove è riportato il testo dell’art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
– Si riporta il testo dell’art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante: “Istituzione dell’imposta comunale sugli immobili”:
“Art. 18.
1. I cedenti, donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall’amministrazione contenente i seguenti elementi:
a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;
b) gli estremi di registrazione dell’atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell’accertamento effettuato per l’imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
c) il valore finale dell’area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l’ipotesi di cui al sesto comma dell’art. 6″.
– Si riporta il testo dell’art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
” 4. L’ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell’atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito: l’annotazione dell’avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati”.
Nota all’art. 3:
– Il testo dell’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è riportato nelle note alle premesse nel testo dell’art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9.
Nota all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
“Art. 13 (Termini per la richiesta di registrazione).
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 3-bis, entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell’atto: per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell’ultima autenticazione e per i contratti verbali dall’inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall’art. 17, comma 3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e degli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell’art. 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma 2 dell’art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all’art. 4”.
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante: “Perfezionamento e revisione del sistema catastale”:
“Art. 3 (Obbligo delle volture catastali).
Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziari od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l’obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.
Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall’avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all’ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l’ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.
È data facoltà di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato.
Art. 4 (in vigore dal 20 giugno 1996) (Domande di volture).
Le domande di voltura devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto dall’amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.
Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce. È però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benché desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.
Alle domande di voltura vanno allegate:
a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziari od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;
b) (soppresso).
Le copie di cui al punto a) devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli estremi dell’avvenuta registrazione.
Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.
Nei casi previsti dal precedente quarto comma alla domanda di voltura deve essere altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all’originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento. Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l’assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreché abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio”.
“Art. 14 (Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano).
Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano”.
Nota all’art. 6:
– Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell’art. 2658 del codice civile:
“Art. 2658 (Atti da presentare al conservatore).
La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.
Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica (145 c.p.c.) alla controparte (2659, 2669, 2670).”.
Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 /1986, come modificato dal decreto qui pubblicato:
“Art. 41 (Liquidazione dell’imposta).
1. L’imposta, quando non è dovuta in misura fissa, è liquidata dall’ufficio mediante applicazione dell’aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo quarto, con arrotondamento a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
2. L’ammontare dell’imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell’art. 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa”.
– Si riporta il testo dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 / 1986, come modificato dal decreto qui pubblicato:
“Art. 76 (Decadenza dell’azione della finanza).
1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbero dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma del1’art. 15, lettere c), d) ed e/, si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l’imposta dovuta in base alle denunce prescritte dall’art. 19.
1-bis. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione, o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art. 19, se si tratta di imposta complementare: dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto;
c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all’art. 19, se si tratta di imposta suppletiva.
3. L’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52.
4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.
5. L’intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell’imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell’atto ai sensi dell’art. 6”.
Nota all’art. 9:
– Si riporta il testo dell’art. 1 della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), come modificato dal decreto qui pubblicato:
“Art. 1.
1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio (2/a).
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile, nonché le conseguenti istanze per l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti: all’atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità per via telematica”.
– Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1-bis, della tariffa, parte I, connessa al decreto del Presidente della Repubblica concernente la “Disciplina dell’imposta di bollo”:
“Art. 1. – 1-bis. TARIFFA (Parte I)
(Atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine)
Articolo della tariffa | Indicazione degli atti soggetti ad imposta | Imposte dovute (lire) | |
Fisse | Proporzionali | ||
1. Omissis
1-bis Atti rogati, ricevuti o autenticati da notaio o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e iscrizione nel registro di cui all’art. 2678 del codice civile |
L. 320.000 |
– Si riporta il testo dell’art. 2678 del codice civile:
“Art. 2678 (Registro generale).
Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.
Questo registro deve indicare il numero d’ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell’esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l’oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l’annotazione si deve eseguire.
Appena avvenuta l’accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all’esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l’indicazione del numero di presentazione.
– Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”
“Art. 18 (Misura minima dell’imposta proporzionale e arrotondamento).
1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire diecimila per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquemila e per eccesso se superiore”.
Nota all’art. 10:
– Si riporta il testo dell’art. 18 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), come modificato dal decreto qui pubblicato:
“Art. 18 (Misura minima dell’imposta proporzionale e arrotondamento).
I. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore”.