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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001

Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l’esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto in particolare, l’art. 66 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche’ alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 12 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in materia dell’organizzazione del Governo;
Visto l’accordo generale quadro sancito, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita’ inerenti l’attuazione della legge n. 59 del 1997;
Considerati i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo ed enti locali in merito al riparto delle risorse in materia di catasto, sulla base dei criteri definitidall’accordo quadro generale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarieper l’esercizio delle funzioni in materia di catasto;
Acquisito, in data 6 dicembre 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta’ e autonomie locali;
Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ stata individuata nell’entita’ di 4000 unita’ il contingente di personale necessario per l’erogazione dei servizi catastali;
Considerato che con il medesimo provvedimento sono state definite le risorse di bilancio da trasferire agli enti locali (comuni e comunita’ montane) nella misura di L. 58.707.542.000 per spese di funzionamento e di L. 21.292.458.000 per spese di investimento, per complessive lire 80 miliardi;
Considerato che ai sensi dell’art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ fatto carico al Dipartimento del territorio ed all’Agenzia del territorio, dal momento della sua costituzione ed operativita’, di definire e promuovere le condizioni tecnico-operative ed i requisiti per il trasferimento alle realta’ locali delle funzioni e dei servizi catastali, nonche’ di concordare la pianificazione delle risorse, dei tempi e delle attivita’ necessarie per completare le procedure richiamate nel punto 3.4 dell’accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata del 1o giugno 2000;
Considerato che ai sensi del medesimo articolo tale percorso procedurale dovra’ completarsi entro tre anni dalla data di pubblicazione del piu’ volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di regolare i rapporti finanziari tra Stato, Agenzia del territorio ed enti locali interessati;
Considerato che, per quanto sopra, e’ stata condotta, con il concorso di organi tecnici costituiti ed operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’analisi per un’attenta e corretta individuazione delle risorse umane e finanziarie, che saranno trasferite a quei comuni che, non ricorrendo alle convenzioni previste dall’art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999, eserciteranno direttamente la funzione catastale;
Visti i risultati dell’istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica sulla base dei criteri definiti dall’accordo quadro generale, in merito alla distribuzione delle risorse in materia di catasto per l’organizzazione e l’avviamento delle nuove strutture presso i comuni, forme associative di comuni e comunita’ montane, che hanno consentito prime valutazioni sulla distribuzione delle risorse umane e finanziarie di gestione corrente, a livello provinciale, determinate sulla base dei carichi di lavoro delle attivita’ gestionali relative all’anno 1999, riferite alle funzioni ed ai servizi conferiti;
Considerato, infine, che le risorse finanziarie, per la parte inerente le spese di investimento, sono state parimenti distribuite, con riferimento all’insieme dei comuni di ciascuna provincia, sulla base degli indici di “popolazione” e di “superficie territoriale” ritenuti rappresentativi delle esigenze di sviluppo e di decentramento sul territorio dei servizi catastali;
Acquisito, in data 28 febbraio 2001, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentiti il Dipartimento del territorio, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.
Ambito operativo

1. Il presente decreto determina la ripartizione su base provinciale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l’esercizio di funzioni catastali da parte dei comuni, forme associative di comuni e comunita’ montane.

Art. 2.
Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie, pari complessivamente a lire 80 miliardi, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio delle funzioni in materia di catasto, sono ripartite con riferimento ai comuni di ciascuna provincia in ragione dell’entita’ delle funzioni e servizi conferiti, nelle misure indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998.
3. Nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per l’esercizio delle funzioni in materia di catasto, si procede alla verifica del riparto delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento, a seguito di monitoraggio dei carichi di lavoro.

Art. 3.
Riparto delle risorse umane

1. Le risorse umane, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, di individuazione delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio delle funzioni in materia di catasto, nel numero di 4000 unita’, sono ripartite con riferimentoai comuni di ciascuna provincia in rapporto direttamente proporzionale ai carichi di lavoro, secondo le entita’ indicate nel prospetto allegato che forma parte integrante del presente decreto.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno individuati i criteri di riparto ed i riparti, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, delle risorse umane necessarie per l’esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunita’ montane, delle funzioni ad essi conferite dal decreto legislativo n. 112/1998.
3. Le unita’ di personale da trasferire con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma 2, sono ripartite tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia secondo una distribuzione delle professionalita’ per aree di inquadramento e di qualificazione mirata a garantire l’operativita’ delle strutture catastali comunali e sulla base delle preferenze di destinazione espresse dal personale interessato.

Art. 4.
Riparto beni

1. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i riparti, tra i singoli comuni, dei beni necessari per l’esercizio diretto o in forma associata, anche attraverso le comunita’ montane, delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, individuati ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000.

Art. 5.
Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione di cui alla tabella allegata al presente decreto, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nei limiti e con le modalita’ previste dai rispettivi statuti.

Art. 6.
Continuita’ del servizio catastale

1. I criteri di riparto individuati con i provvedimenti richiamati ai precedenti articoli 2, comma 2, 3, comma 2, e 4 terranno conto dei casi nei quali il trasferimento delle risorse interessera’ solo una parte limitata dei comuni e non la totalita’ degli stessi, nonche’ della fase transitoria nella quale il trasferimento potra’ variare nel tempo, con un progressivo incremento delle effettive assunzioni delle funzioni da parte degli enti locali.
2. In entrambi i casi e’ fatto obbligo all’Agenzia del territorio di garantire la continuita’ del servizio catastale, fornendo un’organizzazione adeguata anche in relazione ai compiti che comuni, forme associative dei comuni e comunita’ montane chiederanno che vengano svolte dal medesimo organismo tecnico conformemente alle previsioni normative dei decreti legislativi n. 112/1998 e n. 300/1999.

Roma, 21 marzo 2001

p. Il Presidente: Bassanini

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