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13 Febbraio 2017

Amianto: bonifica di edifici pubblici, avviso in Gazzetta

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Amianto: bonifica di edifici pubblici, avviso in Gazzetta

Con un Comunicato pubblicato in Gazzetta (GU n.19 del 24-1-2017), il Ministero dell’Ambiente rende noto un Avviso pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.
Il Bando è reperibile sulle pagine del ministero dell’Ambiente, e lo riportiamo in allegato.
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate fino al 30 marzo 2017, esclusivamente attraverso l’applicativo presente sul portale del Ministero dell’Ambiente, disponibile all’indirizzo www.amiantopa.minambiente.ancitel.it

Interventi ammissibili

L’art.56 della Legge n.221/2015 aveva previsto l’istituzione di un Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica su beni contaminati da amianto ed edifici pubblici poi costituitosi con Decreto del Ministero Ambiente del 21 settembre 2016. Un fondo pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e 6,018 per l’anno 2017 e 2018.Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento, fino ad un massimo, complessivamente inteso, di 15.000 euro.

Oggetto dell’intervento (art.1 del Decreto) potranno essere esclusivamente edifici e strutture di proprietà degli enti di cui al comma 1 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e destinate allo svolgimento delle attività dell’ente o di attività di interesse pubblico. Ciascun ente (art.2 del DM) potrà presentare una sola richiesta di finanziamento per la progettazione di un singolo intervento. L’intervento potrà riguardare anche più edifici o unità locali, sempre nel rispetto del limite complessivamente previsto dall’art. 1, co.2, del bando.
Si intendono per “interventi” i lavori di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, anche previo trattamento, in impianti autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Non potranno essere oggetto di finanziamento (art.6):
a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
b) spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera;
c) incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell’ammissione al finanziamento;
d) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell’ammissione al finanziamento.

Le richieste di finanziamento
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicativo del Ministero dell’Ambiente.
Le richieste dovranno essere necessariamente essere correlate da una relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, trasmessa attraverso l’applicativo presente sul portale e adottata in conformità al modello di cui all’allegato A al bando.
La relazione dovrà contenere le informazioni necessarie ai fini della formazione della graduatoria. Il Ministero si riserva però la facoltà di richiedere documentazione integrativa ai soggetti proponenti ritenuti finanziabili.

Graduatorie, liquidazioni e controllo
A seguito della presentazione delle domande, il Ministero dell’Ambiente dopo l’istruttoria condotta con ISPRA, disporrà una graduatoria delle richieste ammesse (art.4) indicando i criteri di priorità, richiamati dal DM 21 settembre 2016

Liquidazione del finanziamento
La liquidazione del finanziamento (art.5) è accordato nelle seguenti modalità;
– Il 30% della somma al momento dell’ammissione al finanziamento e dell’ impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità del presente bando;
– Il 40% della somma ammessa a finanziamento al momento dell’approvazione del progetto definitivo da parte dell’ente richiedente;
– il 30% della somma ammessa a finanziamento al momento della rendicontazione finale, operata attraverso la trasmissione all’ente erogante della documentazione di impegno e spesa dell’ intero ammontare.

All’art.7 le ipotesi di revoca dei finanziamenti, mentre le possibili attività di controllo, si legge all’art.8, saranno realizzate dal Ministero dell’Ambiente in qualsiasi momento, avvalendosi dell’ISPRA, delle Aziende Sanitarie Locale e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti: si tratta di ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi, la correttezza delle procedure e la conformità delle dichiarazioni prodotte.

Si allega il bando dell’Amianto

 

Bando_Amianto

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