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Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450

Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450

in Gazzetta Ufficiale, 2 dicembre, n. 283

Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Ministro dell’interno di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica:
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visto l’art. 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visto l’art. 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l’istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto l’art. 27, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che l’attività della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè del personale dipendente comunque incaricato delle funzioni e dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di protezione civile, si esplica in strutture, anche mobili, funzionali al servizio espletato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Edifici, strutture e mezzi.

1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo diattentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell’Amministrazione;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
2. L’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l’eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi delpubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, nè l’omissione o il ritardo delle attività di cui all’art. 328, primo comma, del codice penale.
L’Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l’esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l’innocuità dei sistemi di controllo e difesa.
3. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in ituazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d’opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione,individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell’Amministrazione dell’interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano,per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica.

Art. 2.
Funzioni di medico competente.

1. Nell’ambito delle attività e dei luoghi di cui all’art. 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico competente sonosvolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attività di medico nel settore del lavoro nell’ambito del Ministero dell’interno, designati a livello centrale e provinciale.
2. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici relativi all’attività di sorveglianza sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta.
Analogamente si provvede negli altri casi in cui non è possibile far fronte alle esigenze con i medici dell’Amministrazione o del Corpo.

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